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Trasporti isole minori, le deroghe dal ministero

Basta la certificazione verde base per i trasporti da e per le isole minori. Lo ha reso noto il presidente dell'Ancim Del Deo

Per gli spostamenti per motivi di salute e scuola da e per le isole minori basterà il green pass base e non servirà il super greenpass.

"Questa mattina il Ministro Roberto Speranza ha emanato la seguente Ordinanza Ministeriale contenente alcune deroghe per i trasporti da e per le Isole Minori", lo ha fatto sapere Francesco Del Deo, sindaco di Forio e presidente dell'associazione nazionale Comuni isole minori (Ancim), che aveva inviato la richiesta di deroga del super greenpass per i residenti delle isole minori al Governo alcuni giorni fa.

Del Deo cita le parti significative dell'ordinanza: "art. 1 A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggettimuniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed ilrispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9-quater del citato decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52".

Qua sotto in pdf come allegato il testo completo dell'ordinanza.