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Riscaldamenti, ecco le nuove regole in Toscana

Il ministro Cingolani ha firmato il decreto che limita l'uso degli impianti a gas naturale. Orari, temperatura e calendario delle accensioni

Arrivano le nuove regole per l'accensione dei riscaldamenti durante il prossimo inverno: il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

Nel decreto (scaricabile anche qui in fondo) il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e quello di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio a seconda della collocazione geografica delle Regioni.

In Toscana e nelle altre regioni del centro Italia che si affacciano sul mare, i termosifoni potranno quindi funzionare dall'8 Novembre al 7 Aprile per non più di 11 ore al giorno.

La temperatura massima consentita è 17 gradi nelle attività industriali e artigianali e di 19 gradi nelle case e negli altri ambienti di lavoro, con una tolleranza di 2 gradi al massimo.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe i sindaci, con proprio provvedimento motivato, potranno autorizzare l’accensione degli impianti termici a gas anche al di fuori dei periodi indicati dal decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, Enea (l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.

Le riduzioni hanno delle eccezioni: in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.