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Attualità sabato 11 novembre 2017 ore 15:17

Rifiuti, il Tar boccia Nogarin sull'affidamento

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato illegittima la decisione del Comune di affidare il servizio fino al 2030 contro quanto stabilito dall'Ato



LIVORNO — A rivelare la decisione del Tar, contenuta nella sentenza 1367 pubblicata ieri, è stato il direttore dell'Ato Toscana Costa Franco Borchi. E' stato lo stesso Borchi in una nota a spiegare che, dopo che nel 2014 il Comune di Livorno aveva condiviso le scelte di Ato, "dal 2017 con la giunta Nogarin ha sempre manifestato un atteggiamento conflittuale nei confronti dell'Autorità servizio rifiuti, rivendicando la pretesa di gestire i rifiuti in maniera diversa da quella prescelta a larga maggioranza dall'assemblea dell'Ato" e non si è mai uniformato a una sentenza del Tar del 2016 che attribuiva all'Autorità d'ambito e alla maggioranza dei comuni in essa rappresentati "la competenza a decidere sulle forme di affidamento con l'obbligo degli altri Comuni di rispettare tali decisioni". 

A questo punto, secondo l'Ato, la sentenza mette in dubbio anche il concordato di Aamps. Sempre secondo quanto spiegato dall'Ato infatti, la delibera del Comune che affida il servizio ad Aamps fino al 2030 è stata il fondamento della richiesta di Aamps per ottenere il concordato preventivo "prevedendo di continuare a gestire il servizio sul territorio livornese per l'intera durata del concordato". Dopo la sentenza di ieri, invece, le cose cambiano sottolinea Borchi e "la gestione del servizio da parte di Aamps è quindi necessariamente a tempo e cesserà quando l'Autorità d'Ambito avrà affidato il servizio, su tutto l'Ato, al gestore unico".

"Quando la gara per la scelta del socio industriale di RetiAmbiente sarà terminata - spiega ancora Borchi - sarà RetiAmbiente a gestire il servizio sul territorio del Comune di Livorno e non Aamps. Il Tar su questo è stato chiarissimo: non è la durata del concordato a poter stabilire quando il gestore unico avrà diritto di iniziare il servizio, è vero casomai il contrario, poiché è la durata del tempo ancora necessario all'operatività del gestore unico a condizionare l'ammissibilità del concordato".


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