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Lavoro domenica 04 giugno 2023 ore 07:00

Tutte le scadenze fiscali di Giugno

Le scadenze fiscali più importanti di Giugno 2023 a cura di Sinergie, studio associato di Perugia e segnalate da USPI



. — 15 giugno 2023

IVA – RAVVEDIMENTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DELL’IVA MENSILE

Regolarizzazione del versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’Iva che andavano versate entro il 16 maggio 2023 versando unitamente al tributo la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (5% a partire dall’ 01/01/2022). Il pagamento può avvenire esclusivamente con modalità telematiche tramite modello F24 (Cod. 8906 – 8904 – 8926 – 1991).

16 giugno 2023

CONTRIBUTI INPS EX ENPALS

Scade il termine per procedere al versamento, mediante F24, da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, dei contributi Enpals per il periodo di paga relativo a maggio 2023 (Cod. CCSP – CCLS).

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI

Scade il termine per procedere al versamento, mediante F24, da parte dei datori di lavoro, dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni di competenza del mese di maggio 2023 (Cod. DM10).

CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA

Scade il termine per procedere al versamento, mediante F24, da parte dei datori di lavoro/committenti, dei contributi INPS Gestione Separata dovuti sui compensi dei lavoratori autonomi corrisposti nel mese di maggio 2023 (Cod. C10 – CXX).

VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR AL FONDO DI TESORERIA

I datori del lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS corrispondente alla quota mensile (integrale o parziale) di TFR maturata nel mese di maggio e non destinata a forme pensionistiche complementari. Il versamento va eseguito, in via telematica, mediante utilizzo del modello F24.

IRPEF – VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle rate dell’addizionale comunale prevista in forma di acconto e di saldo. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata al reddito imponibile dell’anno precedente e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di maggio.

Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in

cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di maggio. Il versamento va eseguito, in via telematica, mediante utilizzo del modello F24 (Cod. 3847 Acconto, 3848 Saldo).

IRPEF – VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento della rata dell’addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente, maggio 2023, a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in un'unica soluzione a seguito delle operazioni di cessione del rapporto di lavoro.

Il versamento va eseguito, in via telematica, mediante utilizzo del modello F24 (Cod. 3802).

IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA MENSILE

Termine ultimo per procedere al calcolo della chiusura IVA e per effettuare il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di maggio 2023.

ACCISE

Scade il termine per procedere al versamento delle accise sui prodotti ad esse assoggettate, immessi in consumo nel mese di maggio 2023. Il versamento potrà essere eseguito mediante F24, ovvero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Cod. da 2801 a 2819).

RITENUTE FISCALI SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2023 concernenti i redditi di lavoro dipendente (Cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012 – 1013).

RITENUTE FISCALI SU LAVORO AUTONOMO

Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2023 relative ai redditi di lavoro autonomo (Cod. 1040).

RITENUTE FISCALI SU PROVVIGIONI

Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle provvigioni corrisposte nel mese di maggio 2023 (Cod. 1040).

IMPOSTA UNICA

Imposta che viene versata entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento da parte dei soggetti passivi per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 accise. (Cod. da 5101 a 5105 – 5110 – 5111 – 5117 – 5119 – 5127 – 5128 – 5129 – 5138).

VERSAMENTO IMPOSTA DI PRODUZIONE CONSUMO

I titolari dei deposti fiscali dai quali avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto garante di tale pagamento ovvero i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta per i prodotti immessi in consumo devono versare l’imposta di produzione e consumo nei prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio delle Stato nel mese precedente. Il pagamento può avviene esclusivamente mediante modello F24.

CONTRIBUTI CASAGIT

Scade il versamento, per i datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti, dei contributi CASAGIT, per il periodo di paga scaduto nel mese di maggio 2023, secondo le specifiche modalità previste.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Versamento della prima rata in acconto per il 2023, dell'imposta municipale propria. Continua ad essere dovuta per le prime case solo se considerate di lusso (A1, A8 e A9) e si paga sempre per le seconde abitazioni, le aree fabbricabili e gli altri immobili e i terreni (con alcune eccezioni previste dalla legge). La base imponibile è determinata dal valore catastale dell’immobile moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge in base alle diverse tipologie abitative.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. L’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2012, n. 2012/53906 che ha sostituito all’interno del Modello F24 la “sezione ICI ed altri tributi locali” con la “sezione IMU e altri tributi locali”.

I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento dell’IMU utilizzando il modello di pagamento F24, in modo da poter compensare eventuali eccedenze d’imposta con il debito IMU.

Codici tributo: 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze; 3913 - IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE; 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE; 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE; 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE; 3919 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO; 3923 - IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE; 3924 - IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE; 3925 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO; 3930 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.

Lo studio provvederà a comunicare ulteriori variazioni e a predisporre, per tutti gli interessati, i modelli di versamento in tempo utile.

20 giugno 2023

CONAI – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Scade il termine per tutti i consorziati produttori di imballaggi, ovvero i primi utilizzatori degli stessi, per procedere: - A calcolare, sulla base delle fatture emesse, il contributo dovuto per il mese precedente;

- A presentare l’apposita dichiarazione mensile, tenendo presente che il pagamento deve risultare eseguito entro i 90 giorni successivi.

- A presentare l’apposita dichiarazione annuale.

FPI – DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento da parte delle imprese di spedizione e agenzie marittime dei contributi del mese di maggio 2023 al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

26 giugno 2023

PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI ACQUISTI E CESSIONI INTRACOMUNITARIE PER OPERATORI CON OBBLIGO MENSILE

Scade il termine per la presentazione all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio 2023.

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA che:

hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti acquisti per un ammontare totale trimestrale superiore a 350.000,00 euro (soglia innalzata a partire dall’anno 2022 a seguito della determinazione Agenzia Dogane del 23/12/2021) per i beni e 100.000 euro per servizi ricevuti. Per effetto della nuova normativa qualora tale limite non venga superato, ed il soggetto pertanto diventi trimestrale, non è più sottoposto all’obbligo di presentazione neppure ai fini statistici. Relativamente agli acquisti intracomunitari deve essere presentato il Modello INTRA 2.

hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni per un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro. Per effetto della nuova normativa l’obbligo di invio permane sia per gli operatori con periodicità di presentazione dell’Intrastat mensile che trimestrale. Relativamente alle cessioni intracomunitarie deve essere presentato il Modello INTRA 1.

INPS – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG/CIGS

Presentazione da parte di aziende industriali della richiesta di autorizzazione al trattamento Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. L’art.15 del Decreto Legislativo n.148/15, ha introdotto una nuova procedura di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, CIG. In particolare la domanda di concessione deve essere presentata telematicamente all’Inps entro 15 giorni successivi all’inizio della sospensione o della riduzione di orario.

CONTRIBUTI ENPAIA

Scade il termine, per i datori di lavoro del settore agricolo, della rata mensile dei contributi Enpaia dovuti per gli impiegati agricoli. Il versamento andrà eseguito mediante bollettino di conto corrente postale

30 giugno 2023

IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo per il pagamento dell’imposta di registro per rinnovi anche taciti, cessioni e risoluzioni, nonché per i nuovi contratti con periodo annuale 1° giugno 2023 – 31 maggio 2024 dei contratti di locazione sottoscritti in precedenza con decorrenza 1° giugno 2023.

Si ricorda che tutti i contratti di affitto e di locazione devono essere formati per iscritto, e sottoposti a registrazione obbligatoria.

MODELLO “UNIEMENS INDIVIDUALE”

Scade il termine per la presentazione del flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente, al posto della denuncia DM 10/2 e del Flusso Emens. In via telematica all’INPS con il mod. Uniemens individuale.

INPS EX ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIFICATA

Scade la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi nel settore dello spettacolo e dello sport.

DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2022 – VERSAMENTO IRES, IRPEF, IRAP, INPS E INPS IVS

Per tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone (s.n.c., s.a.s.), e società di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.) scade il termine per provvedere, senza maggiorazioni, al versamento delle imposte IRES, IRPEF, IRAP, e Contributi previdenziali INPS IVS e INPS gestione separata (dovuti da titolari e non titolari di partita IVA) a saldo per il 2022 e prima rata di acconto per il 2023.

Si precisa che gli stessi versamenti potranno essere effettuati, con una maggiorazione dello 0,40%, entro il più ampio termine del 31 luglio 2023.

Tutti gli interessati ai versamenti saranno contattati in tempo utile e informati in tempo utile in caso di proroga.

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Scade il diritto annuale CCIAA dovuto per l’anno 2023 dagli iscritti nel registro delle imprese e dovrà essere versato mediante modello F24, codice tributo 3850.

Si precisa che il versamento potrà essere effettuato, con una maggiorazione dello 0,40%, entro il più ampio termine del 31 luglio 2023.

Tutti gli interessati ai versamenti saranno contattati in tempo utile e informati in tempo utile in caso di proroga.

ADEGUAMENTO AGLI ISA – VERSAMENTO IVA

Coloro che in sede di dichiarazione dei redditi hanno eseguito l’adeguamento dei ricavi a quelli calcolati in base agli ISA che trovano applicazione per periodi d’imposta diversi dall’esercizio di prima applicazione degli stessi, devono procedere, entro la data di pagamento dei saldi 2022 e acconti 2023 al versamento dovuto per regolarizzare la posizione Iva.

DICHIARAZIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Termine di presentazione della Dichiarazione IMU relativa alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo avvenute nell’anno 2022. Il modello può essere presentato al comune di competenza alternativamente mediante consegna diretta all’ufficio tributi, mediante invio tramite pec, mediante invio tramite lettera raccomandata.

DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS

Scade il termine, per l’invio telematico della dichiarazione iva IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore ad € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Altro

VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE LEGALE

Vi comunichiamo che a partire dal 01.01.2023 il tasso di interesse legale è variato dal 1,25% allo 5% in ragione d’anno.

MODELLI F24 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Si ricorda che dal 1.10.2014, e con modifica del 24.04.2017, il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, qualora non vi sia alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); a partire dall’ 01.01.2020 l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti dei crediti in compensazione (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Con la conversione del DL 145/2013, ad opera della Legge 9/2014, è stato disciplinato l’obbligo di inserimento di apposita clausola contrattuale e di consegna dell’attestato di prestazione energetica, per qualunque tipo di compravendita/trasferimento e per qualsiasi tipo di locazione, Vi riportiamo la dicitura da riportare nel testo del contratto:

“Il conduttore / l’acquirente dichiara di aver ricevute le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell’edificio – A.P.E. – Classe Energetica Globale dell’Edificio “ ____ “ – rilasciata in data _____________ da ______________________” .

L’obbligo di allegare tale attestato è stato circoscritto alle sole compravendite ed ai contratti di locazione di interi edifici. Nel caso, quindi, di locazioni di singole unità immobiliari e di trasferimenti di immobili a titolo gratuito (es. donazioni o successioni), quindi, l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico non sussiste.

MINIRAVVEDIMENTO

Si ricorda che con il D.L. n. 98/11 è stato introdotto il “Mini ravvedimento” che comporta, per tutti i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la riduzione delle sanzioni applicabile in caso di ravvedimento di omesso o tardivo versamento (1,5%) ad un importo pari ad 1/15 (0,1%) per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

DURC ON LINE

Dal 1° luglio 2015 è operativo il servizio "Durc On Line" in www.inps.it e in www.inail.it (d.m. 30 gennaio 2015).

L'applicativo Sportello unico previdenziale rimane attivo per effettuare solo le seguenti richieste di Durc:

Durc in presenza di certificazione dei crediti;

Durc per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;

Durc richiesti dagli "Sportelli unici per l'immigrazione" per la regolarizzazione dei lavoratori

extracomunitari;

Durc ricostruzione privata sisma Abruzzo.


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