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martedì 19 marzo 2024

DIRITTO PER TUTTI — il Blog di Guglielmo Mossuto

Guglielmo Mossuto

L'avvocato Guglielmo Mossuto svolge da 20 anni la sua attività professionale su tutto il territorio nazionale. Negli anni ha maturato esperienza in ogni settore di diritto civile, penale e del lavoro, offrendo un'assistenza completa e specializzata. Iscritto anche all'Ordine dei Giornalisti della Toscana, per anni ha curato rubriche di news legali su emittenti radiofoniche ed ha partecipato a numerose trasmissioni televisive su Rai1. Famoso è il suo gruppo Facebook “aiutoavvocato” www.avvocatofirenze.net

​Commercializzare derivati della cannabis light è reato!

di Guglielmo Mossuto - lunedì 03 giugno 2019 ore 15:25

È reato commercializzare i prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che non si tratti di prodotti privi di efficacia drogante.

Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che sono andate a definire l'ambito di applicazione della Legge n. 242/2016 che invece aveva consentito la produzione e commercializzazione della cannabis light purchè per determinati scopi e con valore di THC inferiore allo 0,2%.

Il THC è quella sostanza che determina l'effetto psicotropo, con conseguente sensazione di euforia, rilassamento e disorientamento che possono protrarsi anche per ore.

Altro elemento principale della marijuana è il CBD, ovvero il cannabidiolo, sostanza priva di effetti stupefacenti che va a prolungare gli effetti analgesici del THC e a bloccare quelli collaterali.

Tendenzialmente le percentuali di CBD nella cannabis light non possono superare il 4% e secondo gli esperti ha notevoli effetti benefici per l'organismo tra cui quelli antiepilettici, antinfiammatori e antiossidanti.

Non rientra nell'ambito di applicazione della lege 262/2016, e pertanto non può essere commercializzata, l'erba terapeutica in cui i valori di Thc variano tra il 7 e il 22% e in Italia è vendibile solo dietro prescrizione medica e solo in farmacie autorizzate.

Le Sezioni Unite quindi, ribadendo la liceità della coltivazione e commercializzazione delle sole varietà indicate dalla normativa europea, evidenzia come la cannabis sativa L non rientri nell'ambito di applicazione della Legge 242, trattandosi peraltro di un elenco tassativo non soggetto a interpretazioni.

Le conseguenze.

A seguito della predetta sentenza risulta oggi vietata la vendita di oli, inflorescenze e foglie di marijuana sativa, prodotti non previsti dalla normativa tra i derivati commercializzabili, a meno che non siano concretamente del tutto privi di efficacia drogante.

Resta invece per il momento ancora lecita la vendita di altri derivati quali biscotti, creme e saponi.

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Guglielmo Mossuto

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