Attualità mercoledì 20 maggio 2020 ore 19:15
Fase 2, ecco come funziona il Tax Credit Vacanze
Nel nuovo Decreto Rilancio sono previste varie misure a sostegno del turismo. Vediamo la procedura per ottenere il cosiddetto 'bonus vacanze'
FIRENZE — La pandemia di Covid ha messo in ginocchio il comparto turistico italiano, rendendo necessaria l'adozione di specifiche misure di sostegno contenute nel nuovo Decreto Rilancio n.34 del 19 Maggio, in pubblicazione da ieri.
Fra queste c'è il Tax Credit Vacanze, conosciuto impropriamente come bonus vacanze anche se in realtà non è affatto un bonus come quelli erogati dall'Inps a varie categorie di lavoratori in difficoltà per l'epidemia. Vediamo come funziona.
Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore delle famiglie con Isee non superiore a 40mila euro, da utilizzare dal primo Luglio al 31 Dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti sul territorio italiano dalle imprese turistico-ricettive, nonchè dagli agriturismi e bed and breakfast.
Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare per un importo massimo di 500 euro a famiglia.
La misura del credito di imposta si abbassa a 300 euro per le famiglie composte da due persone e a 150 per quelle composte da una sola persona.
Queste le condizioni per avere il riconoscimento del credito di imposta, pena la decadenza:
- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione e riguardare i servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale in cui sia indicato il codice fiscale di chi intende utilizzare il credito di imposta;
- il pagamento del servizio deve avvenire senza l'intervento di piattaforme web come Booking.com e simili o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;
- il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80% sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto e nella misura del 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi;
- Lo sconto di cui abbiamo appena detto è rimborsato al fornitore dei servzi sottoforma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi.
Vedi qui sotto il testo integrale dell'art.176 del decreto Rilancio e i successivi articoli sugli aiuti alle imprese e sulla promozione del comparto turistico
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