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Attualità venerdì 30 aprile 2021 ore 14:07
Covid, ecco tutte le scadenze prorogate dal governo
Un nuovo decreto ha progato le scadenze di documenti di identità, patenti, revisioni dei veicoli, permessi di soggiorno, smart working, licenze premio
ROMA — In considerazione del prolungamento dello stato di emergenza per l'epidemia di Covid, il governo Draghi ha prorogato una serie di scadenze relative a vari adempimenti. Qui sotto trovate una sintesi delle misure principali:
- Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al
30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con
scadenza entro il 31 gennaio 2020.
- Patenti di guida: con riferimento alle domande
presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto estende
da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la
prova teorica per il conseguimento della patente.
- Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in
scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle
more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.
- Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino
alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche -
valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e
nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante
la pandemia - potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo
le modalità semplificate stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il
cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere vincolate al
rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a
condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese
avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto
dei tempi previsti dalla normativa vigente. Si avvia, quindi, un
percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in
piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e
produttività.
- Regioni, Enti locali e Camere di commercio: proroga
i termini per il rendiconto e il bilancio consolidato delle Regioni e
dei bilanci delle aziende sanitarie, nonché quelli del rendiconto e del
bilancio degli enti locali e del bilancio d’esercizio delle Camere di
commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali
riferiti all’esercizio 2020.
- Predissesto: si prorogano al 30 giugno 2021 i
termini di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di
cui all’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
- Golden Power: proroga il termine del “regime
temporaneo” per l’esercizio dei poteri speciali (Golden Power) dal 30
giugno al 31 dicembre 2021. In particolare, prevede l’obbligo di
notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle acquisizioni, a
qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende che operano in settori
critici da parte di soggetti esteri con requisiti differenti a seconda
che tali soggetti appartengano all’Ue o siano extra Ue.
- Rendicontazione da parte di imprese ferroviarie:
prevede che le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario
di passeggeri e merci potranno rendicontare le perdite subìte dal 1°
agosto al 31 dicembre 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, entro il 15
maggio 2021. Il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle
imprese beneficiarie del contributo di compensazione delle perdite sarà
approvato entro il 15 giugno 2021.
- Navi da crociera e revisione periodica dei veicoli:
per mitigare gli effetti economici della emergenza epidemiologica da
Covid-19 e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la
continuità dell’industria marittima italiana, il decreto prevede la
proroga al 31 dicembre 2021 dell’autorizzazione per le navi da crociera
iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale
della possibilità di effettuare servizi di cabotaggio (trasporto
marittimo di merci e passeggeri effettuato a pagamento tra porti dello
stesso Stato).
- Interventi edilizi per spiagge e parchi: si
rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il regime autorizzatorio semplificato
introdotto nell’art. 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 per i piccoli
interventi edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la
diffusione del COVID-19 in luoghi come spiagge, piscine, parchi (per
esempio capanni per riporre sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.).
- Revisione periodica dei veicoli: si prevede che la
revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possa
essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al 31 dicembre
2021.
- Esami di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei consulenti del lavoro:
si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere con modalità
semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli
elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati
(esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la
sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
- Controlli radiometrici: si proroga al 30 settembre 2021 la validità del regime transitorio in materia di controlli radiometrici.
- Penitenziari: si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Inoltre, viene prorogata la possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all’esterno, all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno. Infine, si proroga la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, che debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena e la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari. I permessi premio non sono concessi ai soggetti condannati per alcune fattispecie di reato come: maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso e, inoltre, delinquenti abituali, professionali o per tendenza; detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati per disordini, sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori; detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
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