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Attualità martedì 27 luglio 2021 ore 19:20

Decreto Sostegni bis, nuove scadenze per le cartelle esattoriali

La conversione in legge del decreto Sostegni bis ha modificato i termini per pagare le rate del 2020 e non perdere i benefici. Ecco come funzione



FIRENZE — L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo sito istituzionali alcune faq (risposte a domande frequenti) che chiariscono le nuove scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali introdotto dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis. Vediamo alcune così come sono riportate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate?

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

N.B. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

I pagamenti oggetto di sospensione che vanno effettuati entro il 30 Settembre devono essere eseguiti in un'unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2021.

Ho una cartella scaduta dopo l'8 Marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini di pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 settembre 2021.

L'Agenzia delle Entrate può notificarmi nuove cartelle  nel periodo di sospensione (8 Marzo 2020- 31 Agosto 2021)?

No. Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

Ho una cartella con carichi affidati all'agente di riscossione dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010 di importo residuo inferiore a 5.000 euro, calcolato dall'entrata in vigore del decreto Sostegni. Cosa prevede il decreto per lo stralcio?

Trattandosi di una cartella riferita a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo inferiore a 5 mila euro, la riscossione della stessa è sospesa.

A tale riguardo, le modalità e le date dell’annullamento saranno definite da uno specifico Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Quali sono le agevolazioni previste per il pagamento delle rate in scadenza della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio?

La Legge 106/2021, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell’originario piano di Rottamazione-ter (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e di Saldo e stralcio (31 marzo e 31 luglio), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici delle misure agevolate:

- 31 luglio 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter”e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e per quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”;

- 31 agosto 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;

- 30 settembre 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;

- 31 ottobre 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;

- 30 novembre 2021 è il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021; possono usufruirne solo coloro che effettueranno entro i nuovi termini il pagamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020

Ho un piano di rateizzazione in corso che rate che cadono nel periodo di sospensione. Per queste date devo rispettare le scadenze previste nella rateizzazione?

Il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 è sospeso. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8 Marzo 2020 era ancora in essere ma potrei essere in difficoltà a corrispondere entro il 30 Settembre tutte le rate in scadenza. C'è qualche agevolazione?

Sì. Il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, entro la scadenza del 30 settembre, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione.

Ci sono agevolazioni per la presentazione di richieste di rateizzazione?

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il “Decreto Ristori” prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.


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