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Attualità martedì 23 marzo 2021 ore 13:20

Decreto Sostegni, ecco le misure per le imprese - TESTO INTEGRALE

un'azienda - foto di repertorio
un'azienda - foto di repertorio

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto. Ecco in dettaglio contributi, aiuti, agevolazioni, riduzioni e tariffe speciali



ROMA — E' entrato in vigore oggi il nuovo Decreto Sosteni messo a punto dal governo Draghi per distribuire 32 miliardi di aiuti  alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà per la grave crisi economica generata dalla pandemia. Il testo del decreto, lungo 96 pagine, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Qui sotto trovate il testo integrale degli articoli dedicati al sostegno dell'economia e numerati 1, 2, 3, 5 e 6. L'articolo 4, relativo alla cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali emesse dal 2001 al 2010 e ancora non riscosse, lo trovate invece in home page in un pezzo a parte.

Art. 1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA 

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. 

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma. 

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue: a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro; b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. 

6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a centocinquantamila euro ed e' riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalita' di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo. 

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»; 2) la lettera c) e' soppressa; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.». 

11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti». 

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni: a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; d) articolo 78 comma 3 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021; e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto. 

14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. 

15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. 

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea. 

17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

 Art. 2 Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici 

1. Ferme restando le misure di sostegno gia' previste a legislazione vigente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici. 

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtu' del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico: a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019; b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonche' in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attivita' alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. 3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 10. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 

Art. 3 Fondo autonomi e professionisti 

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»; b) dopo il comma 22 e' inserito il seguente: «22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea». 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42. 

Art. 5 Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19 

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalita' stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonche' con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. 

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. 

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si e' verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalita' con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente. 

4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. 

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalita' previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici. 

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, ne' utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo. 

8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019. 

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. 

10. L'attivita' di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020. 

11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10. 

12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»; b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite da «31 gennaio 2022». 

13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti «del secondo anno d'imposta successivo». 

15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»; b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»; c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 giugno 2021.».

16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al piu' tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. 

17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 

18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 

19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo. 

20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 

21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato al 31 marzo. 

22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 10 maggio. 

Art. 6 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI 

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che: a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 

2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42. 

4. Il Ministero dell'economia e finanze e' autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema. 

5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonche' di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e' ridotto del 30 per cento. 

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, e' assegnata alla contabilita' speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio», la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta societa'. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile. 

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.


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