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Attualità mercoledì 18 dicembre 2019 ore 10:53
Niente ticket per disoccupati e cassintegrati
Esenzione del ticket anche per il 2020. La delibera presentata dall'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi è stata approvata in Giunta
FIRENZE — Tra le misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, viene confermato fino al 31 dicembre 2020 il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (ticket) per i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità residenti in Toscana e loro familiari a carico. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso dell'ultima seduta.
Ecco quanto stabilito dalla delibera, che conferma le misure già messe in atto negli anni precedenti:
1) Proseguono fino al 31 dicembre 2020 le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, prevedendo il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei seguenti requisiti: - disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (codice E90); - lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico - appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (codice E91); - lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (codice E92).
2) I disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, possono avvalersi ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del codice esenzione E02; - per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali; - al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato.
3) Le attestazioni rilasciate ai cittadini toscani, ai fini della compartecipazione sanitaria, sulla base dell'ISEE, nell'anno 2019, conserveranno la loro validità fino al 31 marzo 2020.
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