Tradimenti coniugali e diritti sui figli
di - sabato 23 novembre 2019 ore 07:00
Il padre che lascia la madre per un'altra donna non ha più diritto di vedere le figlie.
Con una pronuncia di merito che lascia aperti molti spunti di dibattito, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha affermato il principio per cui il padre che ha tradito la madre ed è andato a vivere con la nuova compagna non ha più diritto di vedere le figlie se queste non vogliono incontrarlo. (sent. n. 507/19 del 11 novembre 2019)
Il caso di specie.
Il padre aveva un'amante e per andare a vivere con lei aveva lasciato la famiglia. Di tale decisione aveva portato a conoscenza le figlie senza però specificarne il motivo, ovvero l'esistenza di una relazione extraconiugale.
Le figlie restavano a vivere con la madre che, secondo quanto emerso in corso di causa, aveva sempre cercato di incoraggiare le figlie a vedere il padre senza tuttavia riuscirvi visto che le minori iniziavano a sviluppare un senso di abbandono e di astio verso il padre.
Tale sentimento veniva dalle stesse palesato sia al padre sia al Giudice nel momento in cui decideva di procedere all'ascolto delle minori.
Nel corso della perizia espletata veniva dimostrato il rifiuto netto delle minori a vedere il padre e veniva provato che tale diniego trovava fondamento esclusivamente nella loro volontà.
Secondo quanto riferito in corso di causa, tale volontà traeva origine da quanto accaduto sin dall'allontanamento del padre dalla casa coniugale quando il padre, adducendo come motivazione impegni di lavoro, non si presentava agli appuntamenti fissati, rifiutava di riaccompagnarle dalla madre nonostante le richieste delle figlie o le lasciava da sole con i nonni paterni anziché trascorrere tempo con loro.
Il principio espresso dalla Corte d'Appello.
La Corte d'Appello ha motivato la propria decisione affermando che «i rapporti affettivi non possono essere imposti per leggee con provvedimenti giudiziari».
Il diritto di visita è posto a tutela del preminente diritto alla bigenitorialità, posto a fondamento dell'affidamento condiviso e volto a far proseguire, anche dopo una separazione, il rapporto genitori-figli.
Ma elemento indefettibile è la sussistenza della reciproca disponibilità! Se vi è un rifiuto espresso, come nel caso di specie, afferma la Corte che occorre tenerne conto ed evitare di imporre incontri che andrebbero solo ad inasprire rapporti già tesi e caratterizzati da astio e contrasti.
Elementi critici della decisione.
Come detto, ad un primo esame, questa decisione può apparire al tempo stesso condivisibile oppure assurda, anche in base a quelle che sono le esperienze personali di ogni soggetto.
Posto che si tratta di una sentenza di merito, e per tale motivo, incapace di sancire un principio universale, sicuramente si inserisce nell'ambito di un annoso problema che probabilmente non potrà mai trovare una decisione che sancisca un principio valido per ogni situazione.
Perchè nel diritto di famiglia come forse in nessun altro caso, è pressochè impossibile prevedere principi uniformi perchè ogni caso è una storia a se', caratterizzata dai soggetti che l'hanno vissuta e dai sentimenti da questi provati.
Nel caso di specie magari il padre era davvero un uomo che non si interessava delle figlie, dedito più a coltivare la relazione con la nuova compagna piuttosto che il rapporto con le minori.
O magari le figlie hanno fatto scudo nei confronti della madre, donna ferita dal tradimento che si protraeva da tempo, tanto che durante il processo è stata fornita la prova degli incontri clandestini che si svolgevano durante la pausa pranzo tra il marito e l'amante.
In che modo può il tradimento di un uomo nei confronti della moglie andare ad incidere nel rapporto di questo con le figlie? Sarebbe stato diverso se l'uomo avesse parlato sinceramente con le figlie, portandole a conoscenza dei veri motivi della separazione? C'è un collegamento automatico tra l'essere un buon marito e l'essere un buon padre?
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