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Attualità domenica 16 ottobre 2022 ore 15:37

Bonus 550 euro per lavoratori part time, come richiederlo

soldi

Via alle domande per ottenere l'indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti per l'anno 2022. A chi spetta e le istruzioni per fare domanda



ROMA — Via alle domande per ottenere il bonus da 550 euro una tantum per l'anno 2022 destinato dal decreto Aiuti ai lavoratori di aziende private occupati con contratto part time ciclico verticale. 

Inps ha emanato la circolare con le indicazioni operative per poterlo richiedere, e c'è tempo sino al 30 Novembre prossimo per presentare la domanda attraverso il portale dell'Inps o con l'aiuto di un patronato.

L'indennità verrà poi erogata proprio dall'Inps per un plafond complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ma ecco i requisiti per ottenere il bonus.

A chi spetta l'indennità una tantum

L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

Insomma bisogna che il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti a quel del 2021 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese, e nel complesso non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a 4 settimane.

Cumulabile o no?

Per accedere all'indennità, alla data di presentazione della domanda non bisogna avere altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale che rappresenta titolo di accesso - né percettore di indennità di disoccupazione (Naspi) anche se sospesa per rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi.

Ancora, l'indennità non è compatibile con trattamento pensionistico diretto anche pro quota mentre è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito né dà luogo a contribuzione figurativa.


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