Attualità Lunedì 03 Agosto 2026 ore 09:30
Casa occupata durante le vacanze, che fare

Aumentano i casi di quanti tornando dalle ferie trovano abusivi tra le mura domestiche: cosa dice la legge, come far liberare l'immobile
TOSCANA — Quella volta, nell'Aretino, un uomo tornò a casa dopo un'assenza prolungata e vi trovò una coppia che vi si era stabilita abusivamente armi e bagagli. Non è che un caso, perché sono in aumento le cronache che vedono vacanzieri ritornare dalle ferie e trovarsi la casa occupata da sconosciuti. Aiuto: che fare?
Primo: come il cittadino di cui sopra, chiamare a tempo zero le forze dell'ordine e sporgere denuncia. Sì perché all'occupazione abusiva di immobili la legge riserva un'attenzione specifica.
Gli estremi di tutela si trovano nell'articolo 634 bis del codice penale, introdotto dal primo comma dell'articolo 10 del cosiddetto Decreto Sicurezza, il decreto legge 48 dell'11 Aprile 2025. La fattispecie del reato è "Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui".
Cosa dice la legge
Eccone il testo: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato".
Ancora: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma".
"Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile".
"Il delitto è punito a querela della persona offesa".
"Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".
Denunciare subito
Come si legge nell'articolo di legge, salvo che non si tratti di vittima incapace l'occupazione è punita a querela: ecco perché è fondamentale far intervenire immediatamente le forze dell'ordine e denunciare i fatti senza tentare di farsi ragione da sé.
Il comprensibile impulso legato allo choc può infatti scatenare esiti imprevisti anche violenti, con nuovi e ulteriori esiti di natura legale o giudiziaria. Bisogna chiamare carabinieri o polizia, spiegare la situazione e seguire le istruzioni degli operanti, aiutandoli ad accertare il proprio diritto di titolarità sulla casa ma anche eventualmente sulle sue pertinenze, incluse nel dettato normativo.
Una bega, non c'è dubbio, ma questo è l'iter per affrontarla e risolverla senza strascichi, anche perché sempre la legge prevede la possibilità di sgomberare con procedura d'urgenza: immediatamente.
Lo sgombero immediato
E' il terzo comma sempre dell'articolo 10 del Decreto Sicurezza a normare questa possibilità con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 321 bis "Reintegrazione nel possesso dell'immobile".
Lì è previsto che "nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante" si operi "senza ritardo" ordinando "all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo". Se l'abusivo o gli abusivi opponessero resistenza, la legge prevede di poter procedere in modo coatto.
Da lì si aprirà comunque un iter successivo, scandito però rapidamente: a ore e giorni. Solo se i termini serrati non venissero osservati il reintegro perderebbe efficacia.
Penale, civile o entrambi?
Fin qui si è passato in rassegna il codice penale, con procedure accelerate e no a seconda della situazione abitativa del legittimo detentore dell'immobile. Ma è possibile anche attivare un procedimento civile sempre per riottenere il possesso della casa, specialmente per chi non ricada nella fattispecie urgente del 321 bis.
I due canali possono procedere in parallelo. Il procedimento civile (disciplinato dall'articolo 1168 del codice civile, appunto) è di solito più breve, e punta alla restituzione dell'immobile.
Certo, non è detto che un pronunciamento di liberazione della casa da parte del giudice faccia scendere gli occupanti abusivi a più miti consigli. In caso di mancata ottemperanza, entra in scena l'ufficiale giudiziario, magari anche con forza pubblica. In caso di resistenza degli occupanti i tempi si vanno ad allungare, ma perseguire in modo combinato gli strumenti penali e civili messi a disposizione dai codici resta la via più efficace per rientrare nel proprio diritto nello sfortunato caso di trovarsi gli abusivi in casa al rientro dalle vacanze.
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