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Attualità martedì 01 novembre 2022 ore 20:05

Modifiche unilaterali ai contratti di luce e gas? Ecco quando sono illegittime

Bollette - foto di repertorio
Bollette - foto di repertorio

Ecco in quali casi può essere applicato il decreto Aiuti bis che ha sospeso le modifiche unilaterali fino al 30 Aprile 2023



TOSCANA — Il decreto legge Aiuti bis (il n.115 del 2022) ha definito alcune misure urgenti in materia di energia e, nel caso di contratti di fornitura di luce e gas sottoscritti sul mercato libero, prevede la sospensione fino al 30 Aprile 2023 delle clausole contrattuali che consentono modifiche unilaterali dei prezzi. Sempre fino al 30 aprile 2023 il decreto Aiuti Bis (al comma 3) definisce inefficaci i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali non fossero già perfezionate.

Qui sotto vi spieghiamo come devono regolarsi le migliaia di cittadini che, nelle settimane precedenti o successive all'emanazione del decreto, hanno ricevuto dai loro fornitori di gas ed energia elettrica la comunicazione di modifiche unilaterali del contratto, con vistosi rincari dei prezzi applicati. Comunicazioni in alcuni casi legittime, in altri del tutto arbitrarie, come dimostrano i procedimenti avviati dall'Autorità per la concorrenza contro alcuni fornitori.

Qui sotto trovate un quadro complessivo delle regole in vigore messo a punto dall'Autorità per l'Energia e dall'Autorità per la concorrenza, per chiarire ai cittadini quali sono le modifiche unilaterali che rientrano fra quelle sospese fino ad Aprile dal decreto Aiuti bis e che quindi, fino ad allora, non possono essere applicate dai fornitori.

VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali.

Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del decreto Aiuti bis e quindi SONO SOSPESE fino al 30 Aprile.

EVOLUZIONI AUTOMATICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Si tratta di modifiche o aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.

Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali sia il fornitore che l'acquirente hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità, NON rientrano nell’ambito applicativo del Decreto Aiuti bis e NON SONO SOSPESE fino al 30 Aprile.

OFFERTE PLACET: rinnovi delle condizioni economiche.

Il rinnovo è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti. 

Nel caso delle cosidette offerte PLACET - che consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche, che deve avvenire ogni 12 mesi.

Tali rinnovi quindi NON rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Aiuti bis e NON SONO SOSPESI fino al 30 Aprile.

PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE PER SOPRAVVENUTO SQUILIBRIO DELLE PRESTAZIONI A CAUSA DELL'AUMENTO DEI PREZZI (gli operatori invocano la forza maggiore)

Sono giunte alle Autorità per l'energia e la concorrenza segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che, in caso di non accettazione, ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere. L’aspetto problematico in questi casi attiene al fatto che il venditore prospetta la risoluzione del contratto senza proporne uno nuovo.  Va precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 codice civile, autorizza il venditore a domandare a un giudice la risoluzione del contratto.

Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza una pronuncia giudiziale in tribunale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza e quindi è scorretta e impugnabile.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA CON I PROPRI CLIENTI

L’esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia. Sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza. Ma per i cosiddetti clienti di piccole dimensioni (utenti domestici, bassa tensione e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200mila metri cubi standard), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo però un periodo di preavviso non inferiore a 6 mesi.


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