Attualità mercoledì 13 ottobre 2021 ore 17:05
Green pass obbligatorio sul lavoro, come funzioneranno i controlli
L'obbligo entra in vigore venerdì 15 Ottobre, nelle aziende pubbliche e private. In Toscana sono 363mila le persone in età lavorativa non vaccinate
TOSCANA — All'ultimo tuffo il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro Speranza hanno diffuso, tramite 2 Dpcm e 3 circolari, le regole per verificare che, da venerdì 15 Ottobre, tutti i lavoratori, pubblici e privati, siano in possesso del green pass, la certificazione che attesta la vaccinazione contro il Covid, la guarigione o un tampone negativo recente. Non sarà un passaggio indolore e non solo per le iniziative di protesta dei no-vax: la complessità delle regole non contribuisce a una facile applicazione, senza contare che le verifiche devono essere ripetute quotidianamente perchè i datori di lavoro non possono conservare i dati relativi al green pass dei dipendenti. Quasi un corto circuito operativo a cui molte associazioni di categoria chiedono di ovviare con qualche deroga alla legge sulla privacy.
Ad oggi in Toscana le persone in età lavorativa (quindi dai 20 ai 69 anni) che non sono vaccinate, neppure con una dose, sono 363mila. La fascia di età più nutrita è quella fra i 40 e i 49 anni, dove i non vaccinati sono 102mila. Seguono i 59-59enni (94mila), i 39-39enne (quasi 70mila), i 20-29enni (44mila) e i 69-69enni (52mila).
Qui sotto trovate le norme da osservare per effettuare i controlli sul green pass dal 15 Ottobre, così come riportato sul sito web del governo:
1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione pubblica o azienda privata è autonoma nell’organizzare i controlli,
nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate
con il Dpcm del 12 Ottobre. I datori di lavoro definiscono le modalità
operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle
violazioni. È opportuno utilizzare
modalità di accertamento che non determinino ritardi o code
all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento
non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà
avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia
antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a
campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente
in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il
controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di
lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una
verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
2. Come è possibile, per i soggetti che non possono
vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere
al luogo di lavoro?
I lavoratori che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare
il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato
contenente un apposito QRcode in corso di predisposizione. In attesa del rilascio del Qrcode , il personale che ha dirittto all'esenzione esente - previa
trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico
competente dell’amministrazione di appartenenza - non potrà essere
soggetto ad alcun controllo.
3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono
il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere
al luogo di lavoro?
Per i lavoratori in attesa di rilascio di valida certificazione verde e
che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale
aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e
private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che
accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di
servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il
lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato,
senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass;
nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di
assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore
per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato
per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green
pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura
previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o
indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni
di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e
comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green
pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla
società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di
somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge
la propria prestazione.
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il
COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali,
sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati
attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del
settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei
propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali
operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali
dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono
tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori
autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo
devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda
sono soggetti al controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il
possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per
l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono
tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green
pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare
tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green
pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000
euro.
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