Questo sito contribuisce alla audience di 
Toscana Media News quotidiano online.
Percorso semplificato Aggiornato alle 09:47 METEO:FIRENZE12°  QuiNews.net
Toscana Media News - Giornale Online
giovedì 14 novembre 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
Renato Zero abbraccia Totti sulle note di «Amico» al concerto al Palazzo dello sport a Roma
Renato Zero abbraccia Totti sulle note di «Amico» al concerto al Palazzo dello sport a Roma

Attualità mercoledì 13 ottobre 2021 ore 17:05

Green pass obbligatorio sul lavoro, come funzioneranno i controlli

Un controllo di green pass

L'obbligo entra in vigore venerdì 15 Ottobre, nelle aziende pubbliche e private. In Toscana sono 363mila le persone in età lavorativa non vaccinate



TOSCANA — All'ultimo tuffo il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro Speranza hanno diffuso, tramite 2 Dpcm e 3 circolari, le regole per verificare che, da venerdì 15 Ottobre, tutti i lavoratori, pubblici e privati, siano in possesso del green pass, la certificazione che attesta la vaccinazione contro il Covid, la guarigione o un tampone negativo recente. Non sarà un passaggio indolore e non solo per le iniziative di protesta dei no-vax: la complessità delle regole non contribuisce a una facile applicazione, senza contare che le verifiche devono essere ripetute quotidianamente perchè i datori di lavoro non possono conservare i dati relativi al green pass dei dipendenti. Quasi un corto circuito operativo a cui molte associazioni di categoria chiedono di ovviare con qualche deroga alla legge sulla privacy.

Ad oggi in Toscana le persone in età lavorativa (quindi dai 20 ai 69 anni) che non sono vaccinate, neppure con una dose, sono 363mila. La fascia di età più nutrita è quella fra i 40 e i 49 anni, dove i non vaccinati sono 102mila. Seguono i 59-59enni (94mila), i 39-39enne (quasi 70mila), i 20-29enni (44mila) e i 69-69enni (52mila).

Qui sotto trovate le norme da osservare per effettuare i controlli sul green pass dal 15 Ottobre, così come riportato sul sito web del governo:

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione pubblica o azienda privata è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm del 12 Ottobre. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I lavoratori che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato contenente un apposito QRcode in corso di predisposizione. In attesa del rilascio del Qrcode , il personale che ha dirittto all'esenzione esente - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i lavoratori in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Entra in vigore l'obbligo di green pass, in Toscana non vaccinati 363mila in età da lavoro
Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno