Attualità martedì 23 giugno 2020 ore 15:02
Rimborsi aerei per Covid, fregature in agguato
Confconsumatori ha diffidato le compagnie, richiamate anche dall'Enac. Dai voucher al posto dei rimborsi ai voli venduti senza certezza di partenza
TOSCANA — Dal 3 Giugno l'Italia ha riaperto le frontiere ai Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen e dal 15 dello stesso mese hanno fatto altrettanto la maggior parte di questi stessi Paesi. Tuttavia sono migliaia i voli cancellati dalle compagnie aeree anche per tratte di collegamento all'interno dell'Ue accampando come giustificazione l'emergenza Covid-19. Sia chiaro: le compagnie hanno ovviamente piena facoltà di cancellare i loro voli ma devono rispettare i diritti sanciti dalla legge ai passeggeri e quindi offrire, nel caso specifico, non solo un voucher di importo pari al prezzo del biglietto del volo cancellato ma, visto che le frontiere sono di nuovo aperte, anche il rimborso totale del biglietto in tutti i casi.
Tuttavia sono migliaia i viaggiatori che hanno segnalato all'Enac (l'Ente nazionale di aviazione civile) e alle associazioni di consumatori comportamenti anomali e scorretti: offerta del solo voucher, cancellazione del solo volo di andata con richiesta di conferma del volo di ritorno, addirittura messa in vendita di voli per le prossime settimane senza alcuna certezza che decollino sul serio, così che il malcapitato viaggiatore si ritrova con un altro voucher magari dopo aver pagato un biglietto dal costo più elevato. Per non parlare della difficoltà di parlare con gli operatori e i call center.
Confconsumatori ha così inviato alle compagnie aeree una diffida ai sensi del Codice del Consumo per chiedere il rispetto dei diritti dei passeggeri previsti dal regolamento comunitario.
"Com'è noto dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione dei passeggeri all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, nel Regno Unito e nell’Irlanda del Nord e, a partire da quella data, le compagnie aeree hanno cancellato alcuni voli invocando come presupposto, genericamente e ingiustificatamente, l’emergenza Covid-19, limitandosi ad offrire, in caso di mancata riprotezione, il rimborso a mezzo voucher. In molti casi i voli in questione erano stati venduti di recente dalle compagnie - spiega Confconsumatori - A fare chiarezza è intervenuto l’Enac il 18 giugno, confermando che le cancellazioni operate dal 3 giugno non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 ma a scelte imprenditoriali delle compagnie. Nel frattempo, però, la prassi adottata dai vettori ha creato non pochi problemi in quanto è stato negato il rimborso in denaro e non è stata offerta la compensazione pecuniaria. Molti passeggeri poi hanno riscontrato difficoltà a stabilire un contatto con le compagnie al fine di verificare la possibilità di ottenere una riprotezione (cioè una nuova prenotazione) attendendo per ore la risposta alle telefonate".
"Oltre a questo - spiega Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori –-con i comportamenti adottati dalle compagnie si è realizzata una sorta di “no show rule” rovesciato e d’ufficio nel momento in cui le stesse compagnie, in presenza di biglietti comprendenti le tratte di andata e ritorno per i quali avevano cancellato il volo di andata, hanno invitato i passeggeri a confermare la partenza per il volo di ritorno. Risulta invece del tutto evidente che la cancellazione del volo di andata comporta automaticamente anche quella del volo di ritorno, sempre ai sensi del regolamento comunitario numero 261/200422".
Confconsumatori ha quindi inviato una diffida alle compagnie aeree per chiedere il rispetto dei diritti dei passeggeri previsti dal regolamento comunitario numero 261/2004, invitandole a:
- rimborsare il prezzo pieno del biglietto senza nessuna decurtazione, qualora il passeggero non sia stato riprotetto;
- corrispondere in ogni caso la compensazione pecuniaria;
- adottare idonee misure organizzative per consentire ai passeggeri dei voli cancellati un facile e gratuito contatto con la compagnia in modo da concordare un'idonea modalità di riprotezione;
- considerare cancellati dalla compagnia e non rinunciati dal passeggero i voli di ritorno dei biglietti di andata e ritorno per i quali erano stati cancellati i voli di andata, riconoscendo diritti ai passeggeri anche per quella tratta.
La diffida contiene, infine, l’avvertimento: trascorsi infruttuosamente quindici giorni l'associazione intraprenderà un'azione giudiziaria innanzi al tribunale e sarà segnalata all’Enac la violazione del Regolamento comunitario numero 261/2004 con la richiesta di apertura del procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione della sanzione.
"Ancora una volta - commenta Mara Colla, presidente nazionale di Confconsumatori - quella che era un’opportunità per tornare a volare serenamente si è trasformata in una prassi che calpesta i diritti dei passeggeri. Confconsumatori prosegue le proprie battaglie e invita i viaggiatori a segnalare i soprusi che stanno subendo".
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