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Attualità martedì 04 agosto 2020 ore 19:00
Abbonamenti Tpl inutilizzati per Covid, come ottenere le compensazioni
Procedura unica in Toscana per chiedere i voucher o il prolungamento della validità degli abbonamenti non utilizzati durante il lockdown per il Covid
FIRENZE — La Regione ha definito una procedura unica in tutta la Toscana per chiedere alle aziende che effettuano il servizio di trasporto pubblico su autobus, treni e traghetti il prolungamento della validità degli abbonamenti non utilizzati durante i mesi di confinamento per l'epidemia di Covid oppure, in alternativa, un voucher compensativo.
La procedura quindi è valida per tutte le aziende che gestiscono i collegamenti tramite autobus, per Trenitalia e per Trasporto Ferroviario Toscano e per Toremar per quanto riguarda i traghetti verso le isole dell’Arcipelago.
REGOLE GENERALI
1 - il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento, anche per i ‘Pegaso’ e per l’abbonamento ‘Unico metropolitano’;
2 - la compensazione è relativa al periodo per il quale non e' stato possibile utilizzare l'abbonamento;
3 - la richiesta di compensazione deve essere presentata entro il 15 ottobre all’azienda che ha emesso l’abbonamento;
4 - la richiesta dovrà essere presentata preferibilmente on-line sul portale delle aziende, secondo le modalità indicate dalle aziende stesse;
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE:
a) il titolo di viaggio - ovvero l'abbonamento - in corso di validità nel periodo del lockdown (definito dai provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dal decreto-legge del 23 febbraio e dalle successive modifiche del 5 marzo e 25 marzo);
b) una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'abbonamento in conseguenza del lockdown. La dichiarazione dovrà contenere informazioni su:
- generalità del titolare dell’abbonamento;
- causa del mancato utilizzo del titolo di viaggio (specificando “...in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”);
- se l'abbonamento non è stato utilizzato per le misure di contenimento che hanno fermato o ridotto l’attività lavorativa, indicazione del luogo di lavoro e del datore di lavoro (se in rapporto di dipendenza o altro) ;
- se il titolo di viaggio non è stato fruito a causa della sospensione dell’attività scolastica, nome e indirizzo dell’istituto scolastico presso il quale si reca lo studente titolare dell’abbonamento;
- la durata del mancato utilizzo del titolo di viaggio.
FORME DI COMPENSAZIONE
- emissione di un voucher di importo pari all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente per i giorni di non utilizzo dell’abbonamento, da spendere entro un anno dall'emissione;
- prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato utilizzato.
Nel caso in cui il titolare del diritto al rimborso non avesse più necessità di usufruire del servizio di trasporto, la Regione ha invitato le aziende del Tpl a trovare forme alternative di ristoro (ad esempio la possibilità di utilizzare il voucher per altri titoli di viaggio), anche in coerenza con le raccomandazioni europee a tutela dei consumatori/utenti.
Nel caso in cui aziende di carattere nazionale o sovraregionale abbiano già stabilito modalità diverse di rimborso, queste dovranno essere prontamente comunicate alla Regione Toscana e agli utenti.
Per gli abbonamenti plurimensili, si procederà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 42/98.
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