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Attualità giovedì 21 gennaio 2021 ore 18:50

E' ufficiale: si può andare nelle seconde case in un'altra regione

Ma possono farlo solo i proprietari o i titolari di un contratto di affitto. La norma è valida anche per le regioni in zona arancione o rossa



ROMA — Il governo ha finalmente pubblicato i chiarimenti sulle norme relativi agli spostamenti nelle seconde case contenute nel nuovo Dpcm anti-Covid del 14 Gennaio scorso. 

Il chiarimento si è reso necessaro perchè, nel testo del Dpcm, si vietano fino al 15 Febbraio gli spostamenti fra regioni diverse a meno di non avere motivi di necessità, salute o lavoro ma senza dare indicazioni esplicite sulle seconde case.

Finalmente oggi è arrivata la conferma che possono spostarsi verso le seconde case, comprese quelle situate in altre regioni, in qualunque zona di rischio Covid si trovino, il proprietario o il titolare di un contratto di affitto dell'abitazione in questione, insieme alla sua famiglia. Sia il contratto di acquisto che quello di locazione devono essere stati siglati prima dell'emanazione del Dpcm, quindi prima del 14 Gennaio e, in caso di controllo delle forze dell'ordine, devono essere esibiti oppure autocertificati.

Analogamente, si può far ritorno nella propria regione di residenza dalle seconde case, ovunque esse siano situate. 

Qui sotto il testo dei quesiti con risposta pubblicati sul sito web del governo.

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo (contratto di acquisto o di locazione) per recarsi nello stesso immobile anche prima del Dpcm del 14 Gennaio 2021.

Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.

Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con il proprietario o il titolare del contratto di affitto, e vi si può recare unicamente questo nucleo familiare e non altri.

In caso di controllo, la sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del contratto di acquisto o locazione o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?

Sì. Nel Dpcm del 14 Gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cosidette seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili anche in epoche anteriori al Dpcm).

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 Gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.


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