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Attualità lunedì 14 giugno 2021 ore 19:25

Green pass si avvicina ma la variante Delta spaventa Londra

Il governo inglese ha rinviato la fine del lockdown. Ecco le regole anti-Covid in vigore per entrare e uscire attualmente dai confini italiani



BRUXELLES — Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, quella della Commissione Ursula von der Leyen e Antonio Costa per il Consiglio europeo hanno firmato a Bruxelles il regolamento del green pass, il certificato che attesta la vaccinazione, la guarigione o un test negativo al Covid e che consentirà di viaggiare fra i Paesi dell'Unione senza dover sottostare a test o quarantene dal prossimo primo Luglio. L'espletamento dell'ennesimo passaggio burocratico del green pass cade però nel giorno in cui il premier britannico Boris Johnson ha annunciato il rinvio di un mese della fine del lockdown, inizialmente prevista per il 21 Giugno. A preoccupare le autorità britanniche è la variante indiana, ribattezzata variante Delta, che ha fatto risalire la curva dei contagi (ma non la mortalità, va detto). Questa variante resiste più di altre ai vaccini in commercio e comincia a preoccupare anche il governo italiano dopo i focolaio scoperti a Milano e a Brindisi, in Puglia. A tal punto che lo stesso premier Draghi non ha escluso il ripristino della quarantena obbligatoria per chi entra in Italia dal Regno Unito.

In attesa del primo Luglio e del green pass, vi riportiamo qui sotto le regole attualmente in vigore per entrare e uscire dai nostri confini nazionale. Ricordiamo che le limitazioni e gli obblighi sono differenziati a seconda dei Paesi, raggruppati in elenchi. Eccole:

ELENCO A - Città del Vaticano e San Marino: nessuna limitazione.

ELENCO B - Stati e territori a basso rischio epidemiologico. Attualmente nessuno Stato è compreso in questo elenco. 

ELENCO C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo),Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano),Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 

Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento e presentare la certificazione verde Covid-19 da cui risulti di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo. In caso di mancata presentazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 10 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico). Nelle more dell’approvazione delle norme attuative del certificato verde, è accettata l’attestazione di tampone negativo.

ELENCO D - Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti, Tailandia

Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l’autodichiarazione, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.

ELENCO E - Comprende tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi, compresi il Brasile, l’India, il Bangladesh e lo Sri Lanka. Queste le regole.

L’ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia. 

Per coloro che non rientrano nelle categorie menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l’autodichiarazione, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). 

Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste eccezioniall’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingressoe agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso.

INGRESSI DA TUTTI I PAESI PER le COMPETIZIONI SPORTIVE

Per la partecipazione a competizioni sportive di interesse nazionale è consentito l’ingresso in Italia ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori alle seguenti condizioni:a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia;b) presentazioneal vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.


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