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Attualità mercoledì 25 gennaio 2017 ore 17:00

Italicum, ballottaggio bocciato, ok al premio

La Corte Costituzionale ha pronunciato il suo verdetto sulla legge elettorale che, dopo queste modifiche, diventa immediatamente applicabile



ROMA — Dopo un lunghissimo confronto in camera di consiglio, i giudici della Consulta hanno pronunciato la sentenza sulla costituzionalità della legge elettorale targata governo Renzi, meglio conosciuta come Italicum, intervenendo su due dei fondamenti della normativa: il ballottaggio e le pluricandidature. 

Il secondo turno di voto è stato bocciato dalla Corte; per i capolista candidati in più collegi, i giudici hanno stabilito che quello di elezione non potrà essere scelto dal diretto interessato ma sarà deciso per sorteggio.

La Consulta ha invece dato l'ok ai capolista bloccati e al premio di maggioranza previsto per la lista che superi il 40 per cento dei consensi.

La Corte ha precisato che la legge, dopo le modifiche apportate con la sentenza, sarà subito applicabile. In effetti, privato del ballottaggio, l'Italicum delinea a tuti gli effetti un sistema di voto di tipo proporzionale.

Il pronunciamento della Corte ha ruotato intorno ai ricorsi presentati dai Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova su iniziativa di un gruppo di avvocati.

Questo il testo integrale della sentenza:

"Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 Del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all'esame delle singole questioni sollevate dai giudici.

Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.

Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 Del d.P.R n. 361 Del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione".


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